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Ordinanza n. 1/2025/SAL - Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica - Attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e stradali e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata al sole

Ordinanza del Presidente della Regione di data 02.07.2025 e Linee di Indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare

Data :

3 luglio 2025

Ordinanza n. 1/2025/SAL - Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica - Attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e stradali e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata al sole
Municipium

Descrizione

Si pubblicano di seguito l’Ordinanza del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga di data 02.07.2025 e le Linee di Indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare, approvate nella seduta del 19 giugno 2025 dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome.

La sopra citata Ordinanza vieta il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, con efficacia dal 3 luglio 2025 e fino al 15 settembre 2025, sull’intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili e stradali e nelle cave, qualora, nonostante l’adozione di specifiche misure di prevenzione, come previste dalle Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare, lo stress da
calore comporti rischi rilevanti per la salute dei lavoratori, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivitafisica-
alta/ riferita a lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa - ore 12:00 - segnali un livello di rischio ALTO e, più specificatamente, sul sito https://app.worklimate.it/ordinanza-caldo-lavoro.

Il divieto di cui al precedente punto non trova applicazione per le Pubbliche amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio, per i loro appaltatori, quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, purché siano applicate idonee misure organizzative ed operative, che riducano ad un livello accettabile il rischio di esposizione alle alte temperature dei lavoratori impiegati in detti interventi, secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

Per le lavorazioni all’aperto e quelle che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, è raccomandato il rispetto delle Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare.

Ultimo aggiornamento: 3 luglio 2025, 12:50

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